Testo previgente |
Testo in vigore |
Art. 6 (AttivitĆ
edilizia libera) 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attivitĆ edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonchƩ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); a-bis) gli
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza
termica utile nominale inferiore a 12 Kw; b) gli interventi volti
all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio; b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione
di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA,
dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle
acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge
rientranti all’interno dell’edificio, purchĆ© tali elementi non configurino
spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici,
come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile
anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono
favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un
costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubritĆ dei vani interni
domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico
tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche; c) le opere temporanee per
attivitĆ di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attivitĆ di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in
aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente
pertinenti all’esercizio dell’attivitĆ agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell’attivitĆ agricola. e-bis) le opere stagionali e quelle
dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchƩ
destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea
necessitĆ e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale; e-ter) le
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilitĆ , ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati; e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma
1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della
zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444; e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici. e-sexies) le vasche di
raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50
metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato , realizzabili anche
mediante un unico bacino. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai
sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la
disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo
10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui
all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attivitĆ in
alternativa al permesso di costruire; b) disciplinano con legge le modalitĆ
per l’effettuazione dei controlli. |
Art. 6 (AttivitĆ
edilizia libera) 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attivitĆ edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonchƩ delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); a-bis) gli
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica
utile nominale inferiore a 12 Kw; b) gli interventi volti all’eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; b-bis) gli
interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili
e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni
temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle
prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche,
parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell’edificio o di logge o
di porticati rientranti all’interno dell’edificio, purchĆ©
tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento
edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il
mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie
accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di
arieggiamento a garanzia della salubritĆ dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti
linee architettoniche; b-ter) le
opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura
principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a
pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi
di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli
immobili o alle unitĆ immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al
sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla
presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio
stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici,
devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da
ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono
armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; c) le
opere temporanee per attivitĆ di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attivitĆ di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra
strettamente pertinenti all’esercizio dell’attivitĆ agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell’attivitĆ agricola. e-bis) le opere
stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purchƩ destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare
della temporanea necessitĆ e, comunque, entro un termine non superiore a
centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del
manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per
aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilitĆ , ove
stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione
di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati; e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a
servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma
1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della
zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444; e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici. e-sexies) le vasche di
raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50
metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato , realizzabili anche
mediante un unico bacino. 5. Riguardo agli interventi di cui al
presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai
sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina
di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1,
soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23,
soggetti a segnalazione certificata di inzio attivitĆ in alternativa al
permesso di costruire; b) disciplinano con legge le modalitĆ per
l’effettuazione dei controlli. |
Art. 9-bis
(Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili) 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non
possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla
veridicitĆ e sull’autenticitĆ di tali documenti, informazioni e dati. 1-bis.
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unitĆ immobiliare ĆØ quello stabilito
dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento
edilizio che ha interessato l’intero immobile o unitĆ immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo ĆØ quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici,
i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unitĆ
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si
applicano altresƬ nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. |
Art. 9-bis
(Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili) 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non
possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla
veridicitĆ e sull’autenticitĆ di tali documenti, informazioni e dati. 1-bis.
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unitĆ immobiliare ĆØ quello stabilito
dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa o da quello che
ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unitĆ
immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare
l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne
ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui
agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o
oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unitĆ immobiliare
concorre altresƬ il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34,
37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo
34-bis. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale
non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo ĆØ quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto,
o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti
cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di
cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o unitĆ immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresƬ nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo
del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. |
Art. 23-ter
(Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) 1. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante
della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola
unitĆ immobiliare diversa da quella originaria, ancorchĆ© non accompagnata
dall’esecuzione di opere edilizie, purchĆ© tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unitĆ immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis)
turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unitĆ immobiliare ĆØ quella
stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. 3. Le
regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso
tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente
articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli
strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
all’interno della stessa categoria funzionale ĆØ sempre consentito. |
Art. 23-ter
(Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) 1. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante
della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola
unitĆ immobiliare diversa da quella originaria, ancorchĆ© non accompagnata
dall’esecuzione di opere edilizie, purchĆ© tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unitĆ immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis)
turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d)
rurale. 1-bis. Il mutamento della
destinazione d’uso della singola unitĆ immobiliare senza opere all’interno
della stessa categoria funzionale ĆØ sempre consentito, nel rispetto delle
normative di settore, ferma restando la possibilitĆ per gli strumenti
urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. 1-ter. Sono altresƬ sempre ammessi il mutamento
di destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma
1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unitĆ immobiliare ubicata in
immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma
restando la possibilitĆ per gli strumenti urbanistici comunali di fissare
specifiche condizioni. 1-quater.
Per le singole unitĆ immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui
al comma 1-ter ĆØ sempre consentito, ferma restando la possibilitĆ per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il
mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unitĆ immobiliare
conforme a quella prevalente nelle altre unitĆ immobiliari presenti
nell’immobile. Il mutamento non ĆØ assoggettato all’obbligo di reperimento di
ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di
legge regionale, nƩ al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942,
n. 1150. Per le unitĆ immobiliari poste al primo piano fuori terra il
passaggio alla destinazione residenziale ĆØ ammesso nei soli casi
espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio. 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e
1-ter, il mutamento di destinazione d’uso ĆØ soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attivitĆ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali piĆ¹ favorevoli. Restano ferme
le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere
edilizie. 2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unitĆ
immobiliare ĆØ quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo
9-bis, comma 1-bis. 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le
disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della
destinazione d’uso di un intero
immobile all’interno della stessa categoria funzionale ĆØ
sempre consentito. |
Art. 31 (Interventi eseguiti in assenza
di permesso di costruire, in totale difformitĆ o con variazioni essenziali)
[…] 5. L’opera acquisita ĆØ demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto
dell’assetto idrogeologico. |
Art. 31 (Interventi eseguiti in assenza
di permesso di costruire, in totale difformitĆ o con variazioni essenziali)
[…] 5. L’opera acquisita ĆØ demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici, culturali,
paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico, previo parere delle
amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241. Nei casi
in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali,
paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il
Comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo
17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, puĆ², altresƬ, provvedere
all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma
3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla
effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. Ć preclusa
la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione.
Il valore venale dell’immobile ĆØ determinato dall’agenzia del territorio
tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. |
Art. 34 (Interventi
eseguiti in parziale difformitĆ dal permesso di costruire) 1. Gli
interventi e le opere realizzati in parziale difformitĆ dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso. 2. Quando la
demolizione non puĆ² avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformitĆ , il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformitĆ dal
permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite
ad usi diversi da quello residenziale. 2-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23,
comma 01, eseguiti in parziale difformitĆ dalla segnalazione certificata di
inizio attivitĆ . |
Art. 34 (Interventi
eseguiti in parziale difformitĆ dal permesso di costruire) 1. Gli
interventi e le opere realizzati in parziale difformitĆ dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso. 2. Quando la
demolizione non puĆ² avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformitĆ ,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari
al triplo del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera
realizzata in difformitĆ dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e
pari al triplo del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01,
eseguiti in parziale difformitĆ dalla segnalazione certificata di inizio
attivitĆ . |
Art. 34-bis
(Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto
dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unitĆ immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure
previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1,
limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolaritĆ geometriche e le modifiche alle finiture degli
edifici di minima entitĆ , nonchĆ© la diversa collocazione di impianti e opere
interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi
edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina
urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilitĆ dell’immobile. 3. Le
tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti
interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal
tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli
immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata
agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali. |
Art. 34-bis
(Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto
dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unitĆ immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure
previste nel titolo abilitativo. 1-bis.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto
dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unitĆ immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal
titolo abilitativo per le unitĆ immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo per le unitĆ immobiliari con superficie utile compresa tra
i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le
unitĆ immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri
quadrati; d) del 5 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unitĆ immobiliari
con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati. 1-ter. Ai fini del computo della superficie
utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita
con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al
netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unitĆ immobiliare
eseguiti nel corso del tempo. 2. Fuori dai casi di cui al
comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolaritĆ geometriche e le modifiche alle finiture degli
edifici di minima entitĆ , nonchĆ© la diversa collocazione di impianti e opere
interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi
edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina
urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilitĆ dell’immobile. 2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24
maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento
dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolaritĆ esecutive di muri
esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la
difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione
ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali
di rappresentazione progettuale delle opere. 3. Le tolleranze
esecutive di cui al presente
articolo realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico
abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili,
nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti
aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali. 3-bis.
Per le unitĆ immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83,
ad eccezione di quelle a bassa sismicitĆ all’uopo indicate nei decreti di cui
all’articolo 83, il tecnico attesta altresƬ che gli interventi di cui al
presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo
IV della Parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica
sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto
dall’articolo 93, comma 3, ĆØ trasmessa allo sportello unico per
l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le
disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalitĆ di
controllo previsto dalle regioni ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le
difformitĆ che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di
rilevanza di cui comma alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3
l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2 o l’attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis ovvero, in caso di difformitĆ che
costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i
controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi. 3-ter. L’applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo non puĆ² comportare limitazione dei diritti
dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attivitĆ necessarie per
eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli.
In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei
titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi
interventi ĆØ condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di
cui al comma 3. |
Art. 36
(Accertamento di conformitĆ ) 1. In caso di interventi realizzati
in assenza di permesso di costruire, o in difformitĆ da esso, ovvero in
assenza di segnalazione certificata di inizio attivitĆ nelle ipotesi di cui
all’articolo 23, comma 01, o in difformitĆ da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del
permesso in sanatoria ĆØ subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuitĆ a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformitĆ , l’oblazione ĆØ
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3. Sulla
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. |
Art. 36
(Accertamento di conformitĆ nelle ipotesi di assenza di titolo, totale
difformitĆ o variazioni essenziali) 1. In caso di interventi
realizzati in assenza di in
assenza di permesso di costruire, in totale difformitĆ o con variazioni
essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attivitĆ nelle ipotesi di cui all’articolo
23, comma 01, o in totale difformitĆ da essa o con variazioni essenziali,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o
l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in
sanatoria ĆØ subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo
di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuitĆ a norma di
legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. 3. Sulla richiesta di permesso in
sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si
pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata. |
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Art. 36-bis
(Accertamento di conformitĆ nelle ipotesi di parziali difformitĆ ) 1. In caso di interventi realizzati in parziale
difformitĆ dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di
inizio attivitĆ nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in
difformitĆ dalla segnalazione certificata di inizio attivitĆ nelle ipotesi di
cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34,
comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono
ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di
inizio attivitĆ in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonchƩ ai
requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della
realizzazione. 2. Il
permesso presentato ai sensi del comma 1 puĆ² essere rilasciato dallo
Sportello unico edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis subordinatamente
alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo Sportello unico,
degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste
di permesso in sanatoria lo Sportello unico edilizia puĆ² condizionare il
rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente,
degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare
l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza,
igiene, salubritĆ , efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla
rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente
articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attivitĆ presentate ai
sensi del comma 1, lo Sportello unico edilizia individua tra gli interventi
di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che costituiscono condizioni per la formazione del titolo. 3. La richiesta del permesso di costruire o la
segnalazione certificata di inizio attivitĆ in sanatoria sono accompagnate
dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie
conformitĆ . Per la conformitĆ edilizia, la dichiarazione ĆØ resa con
riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione
dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento ĆØ provata mediante
la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo
periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione
dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il
tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione
e sotto la sua responsabilitĆ . In caso di dichiarazione falsa o mendace si
applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. 4. Qualora gli
interventi di cui al comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo
paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede
all’autoritĆ preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in
merito all’accertamento della compatibilitĆ paesaggistica dell’intervento.
L’autoritĆ competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio
di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono
resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente. 5. Il rilascio del permesso e la segnalazione
certificata di inizio attivitĆ in sanatoria sono subordinati al pagamento di
una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura
compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4,
qualora venga accertata la compatibilitĆ paesaggistica, si applica altresƬ
una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione
pecuniaria ĆØ determinato previa perizia di stima; in caso di rigetto della
domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’art. 167, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attivitĆ presentate
ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all’articolo 19, comma
6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i
termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione
del procedimento di compatibilitĆ paesaggistica. Decorsi i termini di cui al
primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine ĆØ interrotto qualora
l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo
puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli
elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica le sanzioni del presente testo unico. |
Art. 37 (Interventi eseguiti in assenza
o in difformitĆ dalla segnalazione certificata di inizio attivitĆ e
accertamento di conformitĆ ) 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui
all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformitĆ dalla
segnalazione certificata di inizio attivitĆ comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a
516 euro. 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione
certificata di inizio attivitĆ consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonchƩ dalle
altre norme urbanistiche vigenti, l’autoritĆ competente a vigilare
sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, puĆ² ordinare la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche
non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivitĆ culturali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso
entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la
sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. 4. Ove
l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al
momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il
proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro ,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di
valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio. 5. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di
inizio attivitĆ spontaneamente effettuata quando l’intervento ĆØ in corso di
esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516
euro . 6. La mancata segnalazione certificata di inizio attivitĆ non comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44. Resta comunque
salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato,
l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e
dell’accertamento di conformitĆ di cui all’articolo 36. |
Art. 37 (Interventi eseguiti in assenza
o in difformitĆ dalla segnalazione certificata di inizio attivitĆ ) 1. La realizzazione di
interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in
difformitĆ dalla segnalazione certificata di inizio attivitĆ comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a 516 euro. 2. Quando le opere realizzate in
assenza di segnalazione certificata di inizio attivitĆ consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonchƩ dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l’autoritĆ competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puĆ²
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro. 3. Qualora gli interventi
di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al
Ministero per i beni e le attivitĆ culturali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro di cui al comma 2. 4.
ABROGATO. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23,
comma 6, la segnalazione certificata di inizio attivitĆ spontaneamente effettuata
quando l’intervento ĆØ in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo
di sanzione, della somma di 516 euro . 6. La mancata segnalazione certificata
di inizio attivitĆ non comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformitĆ di cui
all’articolo 36-bis. |
Il Decreto Salva Casa e stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le norme sono in vigore
Riportiamo di seguito i passaggi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, come modificato dal Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
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